Legge doganale
Art. 125 — Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili
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E' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 il comandante di aeromobile, che:
- a)attraversa il confine fuori dei punti prescritti;
- b)atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorche' ne segnali l'atterraggio alle autorita' di cui all'art. 48;
- c)e' sfornito del manifesto prescritto dall'art. 49 o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave;
- d)non adempie all'obbligo della presentazione dal manifesto prima della partenza;
- e)effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza, l'assistenza dei militari della R. Guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave. Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorita' doganali o ne trasgredisce gli ordini, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
