Legge doganale
Art. 128 — Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Chiunque violi le norme stabilite con il decreto Reale indicato nell'art. 95 per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
