Art. 13 — Passaggio della linea doganale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971. 94 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le merci non possono attraversare la linea doganale in tempo di notte, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere e piu' tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole. Inoltre, esse non possono attraversare la linea stessa se non nei punti stabiliti per essere presentate, percorrendo le vie prescritte, ad un ufficio doganale. Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo al lido dove esistono uffici doganali, ma e' vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco. L'Amministrazione puo' disporre deroghe alle norme di cui ai commi precedenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art13 · fonte del testo