Art. 130 — Altri casi di contravvenzione
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Per qualunque violazione alle norme di questa legge per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire 20 a lire Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge puo' essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire 20 a lire 1000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
