Legge doganale

Art. 139 — Casi di arresto

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Fermo quanto e' disposto nel Codice di procedura penale circa la liberta' personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in questa legge e' arrestato quando non e' nota la sua identita', ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende. La liberazione non puo' essere ordinata fino a che l'identita' personale del colpevole non e' stata accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia, la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui e' imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione. Quando egli debba essere escarcerato ne e' dato avviso alla autorita' di pubblica sicurezza. I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato e' stato accertato, se alla escarcerazione non deve provvedere altra Autorita' giudiziaria a norma del Codice di procedura penale. L'Intendente di finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare di urgenza al Procuratore del Re qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di detenzione del colpevole.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art139 · fonte del testo