Art. 144 — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca
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[1]((Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'Erario. L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue:
- a)cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di L. 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza sara' versato al Fondo massa della guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
- b)quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle Imposte indirette o al Fondo massa della guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle Dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota e' devoluta al Fondo massa della guardia di finanza;
- c)due parti al Fondo costituito a disposizione del direttore generale delle Dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;
- d)tre parti, con un massimo di L. 3000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;
- e)cinque parti, con un massimo di L. 5000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione. La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e' devoluta agli Enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori)). 2
[2]((Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1953, n. 201
2La L. 11 marzo 1953, n. 201 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le norme di ripartizione risultanti dal precedente art. 2 a modifica dell'art. 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate".
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 24 novembre 1960
