Legge doganale
Art. 145 — Obbligo del pagamento dei diritti doganali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
