Art. 16 — Dichiarazione doganale
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Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'art. E' considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana o la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto di questa legge, chi abbia la proprieta' della merce, oggetto delle operazioni doganali.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
