Art. 17 — Rappresentanti del proprietario della merce
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Ogni qualvolta questa legge prescrive al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti, oppure di osservare speciali obblighi o norme, il proprietario stesso puo' agire all'uopo a mezzo di rappresentante. La rappresentanza puo' essere conferita o a spedizioniere autorizzato ovvero ad altre persone munite di mandato. Lo spedizioniere, per le operazioni da lui compiute, e' tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario. Le norme per l'ammissione presso le dogane degli spedizionieri e, in generale, dei rappresentanti sono stabilite dal regolamento. ((Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze)).
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 luglio 1971
