Art. 19 — Termini per la dichiarazione. Cambiamento della destinazione doganale delle merci
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
[1]La dichiarazione deve farsi alle dogane di mare ed a quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. Nello stesso termine deve pure essere presentata alle dogane interne la dichiarazione scritta delle merci introdotte negli spazi doganali e giunte da altra dogana sotto vincolo cauzionale.
[2]In casi eccezionali, il capo della dogana ha facolta' di prorogare il termine anzidetto. In ogni altro caso la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci. Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti Commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata. Su richiesta del proprietario, e prima della compilazione della dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualita' e la quantita'. ((E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che il funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi al dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne abbia intrapresa la visita totale o parziale)).
Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973
