Art. 21 — Bolletta
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Eseguite le operazioni doganali indicate nell'art. 6, e' consegnata al proprietario della merce la bolletta doganale, che attesta o l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti, ovvero l'adempimento delle condizioni o formalita' prescritte in relazione delle diverse destinazioni doganali date alle merci. La bolletta doganale consegnata al proprietario e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalita' suddette.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
