Legge doganale

Art. 25 — Effetti della mancanza della dichiarazione. Merci cadute in abbandono

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 26 febbraio 1970. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui entro il termine stabilito nell'art. 19 non vengano presentati la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana ha facolta' di custodire le merci nei suoi magazzini o in altri, a rischio e spese del proprietario. Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza che la dichiarazione presentata sia stata seguita da visita, le merci estere sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti. Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non ritirate entro tre mesi dal loro arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine, dalla data della bolletta. Trascorso un altro mese, la dogana procede alla vendita delle merci abbandonate. I termini suindicati possono essere prorogati, od anche abbreviati, dal Direttore superiore della circoscrizione doganale, quando si tratta di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispensione conservazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 26 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art25 · fonte del testo