Legge doganale

Art. 30 — Casi di naufragio

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Nel caso di naufragio gli addetti all'Amministrazione delle dogane e i militari della Regia guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con i rappresentanti locali dell'Amministrazione della marina mercantile. Alle merci ricuperate da naufragio puo' essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto».

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art30 · fonte del testo