Legge doganale

Art. 32 — Arrivi da laghi

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I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perche' siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bolletta di importazione o di citazione », a norma degli articoli 54 e 58. Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale a sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima. Sono esentati da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo. Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano e' proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali. Salva l'osservanza dei patti internazionali, i militari della Regia guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla piu' vicina dogana per i necessari accertamenti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art32 · fonte del testo