Art. 34 — Navi e capitani
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Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorre le acque per il trasporto di persone o di cose. Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite da questa legge nei riguardi delle merci trasportate.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
