Legge doganale

Art. 36 — Obbligo del « Manifesto del carico ». Vigilanza

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Entro la zona di vigilanza i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del « Manifesto del carico ». I militari della Regia guardia di finanza nella zona di vigilanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il capitano non e' munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed, in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave e' scortata alla pia vicina dogana per i necessari accertamenti. Per le navi di stazza netta superiore a 200 tonnellate la vigilanza e' esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facolta' di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla piu' vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art36 · fonte del testo