Art. 39 — Presentazione del « Manifesto di partenza » delle dogane estere
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Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dalla autorita' doganale o da quella portuaria il « Manifesto di partenza », puo' essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del « Manifesto del carico ». Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, e' stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del « Manifesto di partenza » sopra indicato, e' obbligatoria. Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il « Manifesto di partenza » puo' essere prescritto, mediante decreto Reale, che il capitano sia munito di un « Manifesto del carico » vidimato dall'autorita' consolare italiana.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
