Legge doganale

Art. 41 — Effetti della mancanza del manifesto

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In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili, ha facolta' di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art41 · fonte del testo