Art. 42 — Sbarco e presentazione delle merci
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Per lo sbarco e per la presentazione delle merci alla dogana il capitano deve esibire, insieme con il « Manifesto del carico », una copia di esso compilata in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze, nonche' le polizze di carico. Detta copia e' denominata « Manifesto delle merci arrivate ». Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta della dogana, delle merci inscritte a manifesto. Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate. Riguardo alle merci, che per essere destinate ad altro porto rimangono a bordo, la dogana ha facolta' di disporre un particolare servizio di vigilanza sulla nave e di adottare tutte quelle altre cautele che ritenga opportune. Le merci che dal manifesto risultano destinate ad un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite all'estero con la stessa nave se di stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'art. 58, ultimo comma, di questa legge. Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono essere respinte all'estero o fatte proseguire per altra dogana autorizzata, le merci presentate a dogana non autorizzata a compiere l'operazione doganale, che per esse viene richiesta.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
