Legge doganale
Art. 43 — Trasbordo delle merci
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Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 58, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare. E' vietato il trasbordo di merci destinate all'estero su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
