Art. 44 — « Manifesto di partenza » rilasciato dalle dogane nazionali
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Il capitano, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il « Manifesto di partenza » ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze. Nel « Manifesto di partenza » devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo. Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perche' originariamente destinate ad altro porto del Regno o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
