Legge doganale

Art. 45 — Dispensa dal « Manifesto di partenza ». « Lasciapassare per manifesto »

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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: E' dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del « Lasciapassare per manifesto ». Puo', altresi', essere autorizzata la vidimazione del «Manifesto di partenza » valevole per piu' viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art45 · fonte del testo