Art. 47 — Passaggio del confine. Aeroporti doganali
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Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero e' obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa nell'aeroporto doganale piu' vicino al punto del confine terrestre o marittimo che esso ha attraversato, per il compimento delle prescritte operazioni doganali, salve le eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'aeronautica. Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero del l'aeronautica, di concerto con il Ministero delle finanze, tra gli aeroporti di Stato. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non puo' essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
