Art. 48 — Atterraggi forzati degli aeromobili
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Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale piu' vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilita', per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare. Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il piu' breve termine, l'avvenuto atterraggio al piu' vicino fra gli uffici seguenti: Dogana, Comando della Regia guardia di finanza, Comando dei Reali carabinieri, Ufficio podestarile od altra autorita' politica o finanziaria governativa, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorita' avvertita, che non sia la Dogana o la Regia guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorita'.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
