Legge doganale

Art. 49 — Obbligo del « Manifesto del carico »

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I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero, anche quando non trasportano merci, devono essere muniti del « Manifesto del carico » al passaggio della linea di confine. Il « Manifesto del carico » dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il « Giornale di rotta » prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea. Tale manifesto sara' quello autenticato dalle Autorita' estere, se l'aeromobile proviene da localita' nelle quali il manifesto sia prescritto. Quando circostanze speciali lo esigano, puo' essere stabilito che i comandanti di aeromobile provenienti da determinate localita' siano muniti di manifesto vidimato dall'Autorita' consolare italiana delle localita' stesse. Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto del Regno, il manifesto da presentare e' quello prescritto dall'art. 53. La dogana ha facolta' di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art49 · fonte del testo