Legge doganale

Art. 52 — Operazioni doganali relative agli aeromobili

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Lo sbarco dagli aeromobili e l'imbarco o il trasbordo sui medesimi delle merci, dei bagagli e delle persone, non possono effettuarsi senza l'intervento della dogana e dei militari della Regia guardia di finanza. Per quanto altro riguarda le operazioni doganali relative ad aeromobili provenienti dall'estero, si applicano le disposizioni di questa legge relative agli arrivi per via di terra.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1961

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1961

    riunisce i quattro giudizi di legittimità costituzionale indicati in epigrafe; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione: - dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 Legge doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art52 · fonte del testo