Art. 52 — Operazioni doganali relative agli aeromobili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Lo sbarco dagli aeromobili e l'imbarco o il trasbordo sui medesimi delle merci, dei bagagli e delle persone, non possono effettuarsi senza l'intervento della dogana e dei militari della Regia guardia di finanza. Per quanto altro riguarda le operazioni doganali relative ad aeromobili provenienti dall'estero, si applicano le disposizioni di questa legge relative agli arrivi per via di terra.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
