Legge doganale

Art. 53 — « Manifesto e permesso di partenza »

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Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale del Regno, e' obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima, dev'essere da lui esibito al comandante dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza. I1 Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'aeronautica, puo' stabilire esenzioni dall'obbligo del manifesto per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno, e autorizzare, altresi', che detti aeromobili possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art53 · fonte del testo