Legge doganale
Art. 55 — Condizione giuridica delle merci importate
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Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli effetti di questa legge, a quelle nazionali, salvo che per esse sia altrimenti disposto.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
