Legge doganale

Art. 56 — Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali

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I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali ai sensi di questa legge, possono essere importati nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantita' e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art56 · fonte del testo