Legge doganale
Art. 56 — Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali ai sensi di questa legge, possono essere importati nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantita' e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971
