Art. 57 — Importazione temporanea
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L'importazione temporanea puo' essere consentita alle merci estere per determinate lavorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti lavorati, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale. Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
