Art. 6 — Destinazione doganale delle merci
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 99 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Per destinazione doganale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'art. 16, e' data alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine. Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1° - per le merci estere:
tolto: a) l'importazione definitiva;
tolto: b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
tolto: c) la spedizione da una dogana all'altra;
tolto: d) il transito;
tolto: e) il deposito; 2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 55:
tolto: a) l'esportazione definitiva;
tolto: b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
tolto: e) il cabotaggio;
tolto: d) la circolazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art6 · fonte del testo