Legge doganale

Art. 65 — Diverse specie di deposito

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Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in magazzini dati da essa in affitto. Per insufficienza o in mancanza degli uni o degli altri, le merci possono essere introdotte in locali di proprieta' privata in base ad autorizzazione dell'autorita' doganale. Sono indicate nel regolamento le merci per le quali non e' ammesso il deposito.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art65 · fonte del testo