Art. 67 — Durata del deposito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi, ne' i giorni dell'anno in corso. Su domanda del depositante l'Amministrazione doganale puo' prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in conformita' al disposto degli articoli 25 e 26, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 24 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito. Gli altri depositi non hanno limite nel tempo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art67 · fonte del testo