Legge doganale

Art. 69 — Deposito sotto diretta custodia della dogana

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Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati. Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario puo' vigilare sulle merci ed ha facolta' di disfare i colli e di estrarne campioni. Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate e' stabilito con legge ed e' dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art69 · fonte del testo