Legge doganale

Art. 70 — Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 126 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la « Bolletta di introduzione in deposito » vale come ricevuta. Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantita' delle merci ritirate. Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta. In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non puo' essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale. Prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi e' riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art70 · fonte del testo