Legge doganale

Art. 77 — Depositi franchi

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I Depositi franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali citta' marittime del Regno. L'esercizio di detti depositi e' regolati da legge speciale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art77 · fonte del testo