Art. 79 — Dichiarazione e bolletta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 146 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione deve essere fatta per iscritto. L'Amministrazione doganale puo', tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, pero', e' obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse alla restituzione dei diritti. Dopo la verificazione delle merci, la liquidazione ed il pagamento dei diritti dovuti, la dogana rilascia sempre la « Bolletta di esportazione», nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale. Trascorso tale termine la bolletta non e' piu' valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art79 · fonte del testo