Art. 83 — Nozione del cabotaggio e della circolazione
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Agli effetti doganali, e' considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro del Regno. E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano dichiarate fuori della linea doganale a' sensi dell'art. 1.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
