Legge doganale

Art. 84 — Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione

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Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalita', purche' siano osservate le disposizioni di questo titolo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art84 · fonte del testo