Art. 85 — Spedizione in cabotaggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalita', quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore. Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, puo' tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per cio' le merci stesse perdano la nazionalita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art85 · fonte del testo