Art. 87 — Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione
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Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sara' stabilito quali merci spedite in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate. Successive modificazioni all'elenco di tali merci potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
