Art. 88 — Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione
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Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la, dogana rilascia il « Lasciapassare di merci nazionali » nel quale sono indicati: la qualita' e la quantita' delle merci; il numero e la qualita' dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonche' il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione. ((Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci e' ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui)). La « Bolletta di cauzione » in luogo del « Lasciapassare » puo' essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal Regno, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sara' prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potra' mai superare il valore della merce. Le «Bollette di cauzione» ed i «Lasciapassare» non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della Regia guardia di finanza, o del «visto imbarcare» o del «visto uscire dallo Stato», secondo i casi.
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973
