Legge doganale

Art. 90 — Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato

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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva, di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forma stabilite dal regolamento, e' sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali « Liste di carico » nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico. Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art90 · fonte del testo