Art. 91 — Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno
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La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno e' sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti. Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
