Legge doganale

Art. 91 — Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno

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La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno e' sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti. Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art91 · fonte del testo