Legge doganale

Art. 95 — Restrizioni per il deposito di merci nelle zone di vigilanza

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Con decreto Reale possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che piu' facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalita' per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art95 · fonte del testo