Art. 104 fallimentoEsercizio provvisorio dell'impresa del fallito

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Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo e' stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio della impresa, quando questo sia stato autorizzato. Il curatore puo' essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art104 · fonte su Normattiva