Art. 107 fallimentoModalita' delle vendite

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Se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore. Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti e' distribuita col prezzo degli immobili relativi.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art107 · fonte su Normattiva