Art. 112 fallimento — Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
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I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se pero' dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo e' dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva