Art. 113 fallimento — Ripartizioni parziali
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Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
- 1)ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
- 2)ai creditori per i quali e' stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
- 3)ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
- 4)alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva