Art. 114 fallimento — Restituzione di somme riscosse
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva